Contratti di affitto
Locazioni di Immobili ad uso abitativo
Con l'entrata in vigore della legge n° 431/98 i contratti di locazione (affitto) di immobili adibiti ad uso abitativo devono essere stipulati o rinnovati secondo una delle seguenti forme di contratto:
Sono esclusi da questi i contratti particolari relativi a: edilizia residenziale pubblica (ERP), immobili di valore storico, artistico e di lusso, ville o castelli.
Registrazione dei contratti e pagamento dell’imposta annuale
Tutti i contratti scritti di locazione di immobili urbani e di durata superiore ai 30 giorni (anche quelli inferiori a € 1.291,14 e i comodati d’uso gratuiti) devono essere registrati entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione presso l'Agenzia delle Entrate (entro 20 giorni se si tratta di contratti ad uso gratuito).
Occorre inoltre provvedere al pagamento dell’imposta del 2% del canone annuale, che va diviso fra proprietario e inquilino con una spesa minima tot. di € 67,00 per il primo versamento.
E' possibile corrispondere l'imposta o per la prima annualità o per l'intera durata del contratto (in questo caso l'imposta è ridotta). Le successive annualità (2% del canone annuale) devono essere pagate utilizzando il modello F23 direttamente in Posta o in Banca.
A Imola in quanto comune ad alta tensione abitativa l’imposta per i contratti concordati si paga sul 70% del corrispettivo annuo pattuito.
Se il contratto viene interrotto prima della scadenza prevista occorre provvedere alla risoluzione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate, pagando l’imposta prevista.
All’Agenzia delle Entrate di Imola possono essere registrati contratti relativi ad immobili situati in tutto il territorio italiano.
Richiesta di copia dei contratti registrati
Copie dei contratti di affitto registrati presso l’Agenzia delle Entrate di Imola possono essere richieste dietro presentazione di un documento di identità: occorre compilare un modulo (fornito dall'Agenzia) e provvedere al versamento dei bolli e dei diritti previsti per questo servizio.
Deposito cauzionale, canoni di locazione non percepiti per l'intero ammontare
Il deposito cauzionale può essere richiesto per un massimo di 3 mensilità con applicazione del tasso legale vigente.
I canoni di locazione non percepiti non devono essere dichiarati se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità del conduttore.
In tal caso la rendita catastale deve essere comunque assoggettata a tassazione.
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), contributi per l'affitto
Presso l'ASP - Azienda servizi alla persona (ex Consorzio servizi sociali) è possibile fare domanda per:
- ottenere l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (in ogni momento)
- ottenere un contributo per il pagamento dell'affitto (solo al momento di apertura del bando)
- ottenere un contratto di affitto a canone concordato (solo al momento di apertura del bando)
Denuncia di cessione di immobili
Chiunque cede a qualsiasi titolo in uso esclusivo e per più di 30 giorni immobili o parti di essi, deve darne comunicazione al Commissariato entro 48 ore dalla data di consegna delle chiavi o dalla disponibilità degli stessi.
Se la concessione di utilizzo di locali ad uso esclusivo per oltre 30 giorni è riferita ad un nucleo familiare va fatta un'unica denuncia, altrimenti occorre una denuncia per ogni persona singola. La denuncia va presentata anche in caso di cessione di qualsiasi locale (cantine, garage, magazzini).
Al momento della denuncia occorre portare con sé la fotocopia del documento di identità della persona a cui viene concesso l’immobile per la verifica dei dati anagrafici.
Ospitalità stranieri
Dichiarazione di ospitalità
La dichiarazione di ospitalità è obbligatoria per chiunque ospiti una persona straniera per più di 48 ore e va effettuata presso il Commissariato di P.S., entro 48 ore dall'arrivo dell'ospite.
Le violazioni sono soggette alla sanzione amministrativa (da € 160,00 a € 1.100,00).
Permesso di soggiorno
- Extracomunitari
Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia devono richiedere il permesso di soggiorno secondo le normative in vigore.
NON va richiesto per soggiorni brevi non superiori a 3 mesi per motivi di turismo, studio, affari o visite: in questi casi occorre una dichiarazione di presenza alla Polizia di frontiera oppure in questura entro 8 giorni (quando richiesto serve comunque il visto).
Gli stranieri che non provengono da Paesi dell'area Schengen formulano
la dichiarazione di presenza allAutorità di frontiera al momento dellingresso, mentre quelli che provengono da Paesi dell'area Schengen devono dichiarare la propria presenza al Commissariato di PS, entro 8 giorni dallingresso.
- Comunitari
I cittadini dell'UE hanno diritto all’ingresso in Italia per
un periodo non superiore a 3 mesi senza alcuna
formalità, occorre la carta di identità o il passaporto.
La domanda per diritto di soggiorno superiore a 3 mesi va presentata all'Ufficio Anagrafe del Comune interessato (la normativa in vigore dall'11.4.2007 prevede requisiti specifici).
- Variazioni
Entro 15 giorni da ogni variazione di domicilio
già comunicato, le persone straniere devono
darne comunicazione al Commissariato di P.S. presentandosi
direttamente.
Dove
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Imola
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Ultimo aggiornamento: maggio 2008