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L'Amministratore di sostegnoDomande frequenti
FORME DI RAPPRESENTANZA DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI DEBOLEZZACAPACITA’ GIURIDICASi acquista (art. 1 cod.civ.) al momento della nascita. Con l’attribuzione della capacità giuridica, un individuo è soggetto di diritto ed acquista la possibilità di essere titolare di diritti e di doveri, contemplati e protetti dall’ordinamento. Non esiste una forma di incapacità giuridica (ovvero “la morte civile”, equivalente alla privazione dei diritti, inibita ora dall’art. 22 Cost.); esistono invece forme di capacità giuridica od incapacità giuridica speciali, presupposte di volta in volta attraverso l’attribuzione o la sottrazione di singoli diritti e doveri. CAPACITA’ DI AGIREin base alla presunzione normativa effettuata dall’art. 2 del cod. civ., questa si acquista al compimento della maggiore età e coincide normalmente con la capacità di intendere e di volere (sinonimo di capacità naturale), in quanto legata all’idoneità del soggetto a curare i propri interessi. La capacità di agire si sostanzia nella possibilità di compiere atti giuridici ritenuti validi e meritevoli di tutela dall’ordinamento è, in altri termini, l’attitudine a creare, modificare, estinguere validamente rapporti giuridici. Esistono ipotesi normative di acquisto parziale della capacità di agire in relazione ad una differente età; limitazioni della capacità di agire sono la minore età, l’interdizione e l’inabilitazione. CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLEREè il presupposto sostanziale della capacità di agire (o per altri una seconda figura di capacità di agire) contemplata in diverse norme dell’ordinamento civile quale condizione necessaria per concludere un contratto od ai fini dell’imputabilità di un atto illecito. In generale, si identifica con quel minimo di attitudine psichica a rendersi conto delle conseguenze (anche dannose) della propria condotta. L’amministrazione di sostegno è dunque un istituto che interviene, al pari dell’interdizione e dell’inabilitazione, sulla capacità di agire, si giunge così a delineare le forme di tutela e rappresentanza delle persone in condizione di debolezza, ovvero dei soggetti giuridicamente capaci, capaci di agire perché maggiorenni, ma incapaci di intendere e di volere e quindi per i quali sussiste l’esigenza di una misura protettiva (non sanzionatoria, come il caso dell’interdizione legale) che portano a situazioni, totali o parziali, di incapacità legale. PARENTELA E AFFINITA'ParentelaLa parentela è il vincolo di sangue che unisce le persone discendenti l’una dall’altra o discendenti da uno stipite comune
Come si calcola il grado di parentela
Sono i parenti entro il quarto grado: ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, cugini primi 1° Grado: padre, figlio AffinitàL'affinità è il vincolo che intercorre fra una persona e i parenti del suo coniuge anche se morto. Come si calcola il grado di affinità Nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi egli è affine dell’altro coniuge. Sono affini entro il secondo grado: coniuge, suoceri, generi, nuore, cognati. SUCCESSIONE LEGITTIMA E TESTAMENTARIASUCCESSIONE TESTAMENTARIAQuota disponibile: la quota del patrimonio della quale si può disporre liberamente. Quota di riserva: è la quota del patrimonio attribuita per legge a determinati parenti e spetta loro anche contro la volontà del defunto.
SUCCESSIONE EREDITARIA
INTERDIZIONE ED INABILITAZIONE NELL'ULTIMO ANNO DI MINORE ETA'art.416 c.c.: “il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell’ultimo anno della sua minore età. L’interdizione o l’inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l’età maggiore”. PROTUTORE E TUTOREPROTUTORE: CHI E'?Art. 360 Il protutore è colui che rappresenta l’interdetto nei casi in cui l’interesse di questo sia in opposizione con l’interesse del tutore. Qualora anche il protutore si trovi in opposizioni d’interesse con l’interdetto il giudice tutelare nomina un curatore speciale. Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore venga a mancare o abbandoni l’ufficio. In quest’ultimo caso, fino alla nomina del nuovo tutore il protutore deve avere cura dell’interdetto e può rappresentarlo compiendo altresì tutti gli atti conservativi e urgenti di amministrazione TUTORE: CHI E'?Art. 357 In base alle previsioni del codice civile: il tutore è colui che ha cura della persona interdetta, la rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni. GIURAMENTO DEL TUTORE/CURATORE/PROTUTOREIl Giudice Tutelare convoca il tutore/curatore nominato in via provvisoria dal giudice istruttore o in via definita dal Tribunale affinché lo stesso presti giuramento NB da questo momento l’interdetto ha come domicilio il domicilio del suo tutore. Dal momento del giuramento il tutore/curatore può concretamente operare a favore del suo assistito. In sede di giuramento il tutore può indicare al giudice un protutore e chiedere che lo stesso venga convocato per prestare giuramento. Anche l’amministratore di sostegno deve prestare giuramento davanti al giudice tutelare Il tutore /curatore deve richiedere alla cancelleria del Tribunale copia autentica del decreto di nomina e conferimento incaricato da parte del Giudice Tutelare PER IL COMPIMENTO DI QUALI OPERAZIONI SI RENDE NECESSARIA LA COPIA DI DETTO DECRETO?
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIOSe il tutore deve investire somme di denaro frutto di entrate straordinarie (es: vendita di un immobile) deve chiedere l’autorizzazione al giudice tutelare NB: il compito di Tutela/Curatela del tutore/curatore non consiste solo nel compiere atti volti a conservare il patrimonio, bensì nel cercare di compiere atti che garantiscano la migliore qualità della vita al tutelato. GESTIONE ORDINARIAIl tutore deve annotare sia le entrate che le uscite relative al mantenimento del tutelato. RENDICONTO ANNUALEOgni anno il tutore è tenuto alla presentazione del rendiconto, che si compone normalmente di due parti:
SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIAL’art. 692 c.c. stabilisce che: GRATUITA' DELLA TUTELA Art. 380 c.c. RESPONSABILITÀ DEL TUTORE E DEL PROTUTOREArt. 382 c.c. EREDITA' DEVOLUTE AD INTERDETTTIART. 471 C.C. Quali sono gli effetti del beneficiario di inventario?(art. 490 c.c.) L’effetto del beneficiario d’inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede. PROCURAÈ un atto unilaterale con il quale un soggetto investe un altro soggetto del potere di rappresentarlo. La procura può essere speciale, ossia riguardare un singolo determinato affare, oppure generale, relativa ad una serie determinata di affari. La procura deve avere la stessa forma del contratto da concludere (es. la procura a vendere o comprare un immobile deve essere anch’essa redatta per iscritto ex. Art, 1350 c.c.). Il rappresentante agisce per procura del rappresentato conclude contratti i cui effetti si producono non nei propri confronti ma nei confronti del rappresentante. Ciò spiega perché la capacità legale di agire richiesta per la conclusione del contratto (es. essere maggiorenni, non essere interdetti) debba essere presente nel rappresentato: è questi, e non il rappresentante, che dispone dei propri diritti; questi, dunque, deve essere legalmente capace di disporre ( art. 1389 comma 2 cc.). Se la procura è stata conferita da persona legalmente incapace di agire, il contratto sarà annullabile, anche se concluso da un rappresentante pienamente capace. DONAZIONEArt. 774 c.c. Capacità di donare Non possono fare donazioni coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni; è pero valida la donazione fatta dal minore e dall’inabilitato nel loro contratto di matrimonio. La donazione fatta da persona che sebbene non interdetta si trovi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere al momento in cui la donazione è stata fatta può essere annullata su istanza del donante dei suoi eredi o aventi causa. L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta. Il padre e il tutore non possono fare donazione per la persona incapace da essi rappresentata. Sono consentite sotto le forme abitative richieste, le liberalità in occasioni di nozze a favore dei discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato. A cura dell'URP-Informacittadino |
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