
Speciale ElezioniGoverno della Città
Il ComuneServizi interattiviSaperne di piùPreleva
Naviga |
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVADPR 445/2000 - Testo Unico "Bassanini"Dal 7 Marzo 2001 è in vigore il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Le Amministrazioni e i gestori di servizio pubblico devono accettare l'autocertificazione o acquisire d'ufficio le informazioni necessarie, facendosi indicare dal cittadino interessato gli elementi indispensabili al loro reperimento (ad esempio per un diploma di maturità il cittadino deve indicare la scuola e l'anno in cui lo ha conseguito). Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più chiedere i certificati relativi agli stati citati all'art. 46 (ad esempio: l'iscrizione ad albi o registri tenuti dalle pubbliche amministrazioni, come l'iscrizione alla Camera di Commercio oppure la maternità, paternità, separazione o comunione dei beni). Le dichiarazioni sostitutive di certificazione possono essere presentate ai privati che vi consentono (vedi anche soggetti interessati). Il T.U. arricchisce l'elenco degli stati, dei fatti e delle qualità personali attestabili con l'autocertificazione, aggiungendo:
AttenzioneLe amministrazioni e i gestori di servizi pubblici possono richiedere al cittadino solo i certificati che non possono essere sostituiti con l'autocertificazione, cioè i certificati medici, di conformità CE, di marchi o brevetti. L'autocertificazione
Le amministrazioni devono predisporre la modulistica per le dichiarazioni sostitutive. L'esibizione del documento di riconoscimento, per i dati in esso contenuti (nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e codice fiscale, che sarà presente nella carta di identità elettronica) ha lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati (art. 45). A cura dell'URP-Informacittadino |
autocertificazione
Allegati scaricabilicosa fare per
I pieghevolitemi di navigazioneURP/InformacittadinoRicerca |