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Vivere in condominio... problematiche abitativeINFORMAZIONI GENERALICondominio - amministrazioneLe norme generali che regolamentano il condominio sono stabilite dal Codice Civile in particolare nella Sez. "Del condominio negli edifici" (artt. dal n. 1117 al n. 1139) e "Distanze" (artt. dal n. 873 al n.907). Si considera condominio un edificio diviso in unità immobiliari separate con parti e servizi comuni: le norme del condominio si applicano in presenza di tre condòmini. Nel condominio minimo composto di soli due partecipanti sono inapplicabili le norme per la formazione della maggioranza (art. 1136 C.C.) e valgono pertanto solo le regole generali (artt. 1104-1105-1106). Quando i condòmini sono più di quattro, l’assemblea DEVE nominare un amministratore (che può essere anche uno degli stessi condomini) determinandone i poteri e gli obblighi (artt. 1106-1129 e successivi); l'amministratore dura in carica un anno e, alla scadenza, il suo mandato può essere revocato o rinnovato. Occorre comunicare il nominativo dell’amministratore all’Agenzia delle Entrate, nello stesso ufficio dove viene rilasciato il codice fiscale condominiale (da richiedere obbligatoriamente). La Finanziaria 2007 prevede novità per i condomini quali sostituti di imposta. Assemblea dei condominiL’assemblea dei condomini è l’organo sovrano e unitario che decide sulla gestione condominiale (in particolare artt. 1129-1135-1138): deve essere convocata una volta l’anno in via ordinaria; se ne possono convocare anche di straordinarie sia da parte dell’amministratore che dietro richiesta di almeno due condomini la cui quota di proprietà ammonti ad almeno un sesto. Delle deliberazioni dell’assemblea viene redatto un verbale che deve contenere in forma sintetica tutti gli elementi indispensabili (presenze, valori millesimali, ordine del giorno, esiti di votazioni, ecc.). Regolamento condominialeIl regolamento condominiale (obbligatorio quando il numero dei condomini è superiore a
E’ opportuno che i proprietari e gli affittuari siano informati sul tipo di regolamento in vigore nel condominio. Millesimi di ProprietàIl diritto del singolo proprietario sulle parti comuni è proporzionale al valore della proprietà che gli appartiene (art. 1118, comma 1, c.c.).
Viene approvata da tutti i condomini, i quali esprimono il loro consenso in modo esplicito (attraverso una riunione condominiale ovvero, per i dissenzienti e gli assenti la riunione, per fatti concludenti - Cass. Civ. Sez. II, 27 marzo 2001 n. 4421). Ai sensi dell’art. 69 att. c.c. la tabella millesimale può essere impugnata, quindi modificata, in ogni tempo e anche nell’interesse di un solo condomino, ma solo nei casi in cui:
Non comportano una revisione della tabella millesimale i vizi del consenso o le inesattezze dovute ai criteri soggettivi di valutazione.
Ultimo aggiornamento: aprile 2007 A cura di URP-Informacittadino |
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